F.A.Q.
Area Formazione
1. A cosa serve aderire a un Fondo Interprofessionale?
L’adesione a un Fondo Interprofessionale serve a finanziare in tutto o in parte i costi della formazione del personale, usufruendo della quota dello 0,30% dei contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS mensilmente dalle aziende. Per aderire ad uno specifico Fondo è necessario indicare il codice del fondo scelto attraverso il Modello di Denuncia contributiva del flusso UNIEMENS.
2. Se un' azienda non versa a nessun fondo, trattiene i versamenti nelle proprie casse?
Se non si destinano ad un fondo interprofessionale i contributi sono trattenuti dall’INPS e versati per il 50% al fondo di rotazione per la formazione professionale e per il restante 50% al fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Aderire ad un fondo è una possibilità per le aziende di recuperare parte dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati e destinarli alla formazione dei propri lavoratori.
3. Quali categorie di lavoratori possono essere formate?
Possono essere beneficiarie della formazione tutte le categorie di lavoratori soggette al versamento del contributo dello 0,30%, secondo la Circolare INPS n. 140 del 14/12/2012.
4. Un’azienda può aderire a più fondi contemporaneamente?
Ogni azienda può aderire ad un solo fondo. L’adesione è volontaria, revocabile e completamente gratuita.
5. Quali modalità formative sono ammesse?
Sono ammesse modalità formative in aula, online, in affiancamento, coaching individuale e di gruppo. Alcuni fondi pongono dei limiti alle ore totali realizzabili online o, più in generale, con la formazione a distanza (FAD). Le piattaforme informatiche attraverso le quali viene erogata la formazione a distanza devono rispettare i principi di conformità a quanto predisposto nell’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
6. Ci sono vincoli settoriali o dimensionali che regolamentano l’adesione a un fondo piuttosto che all’altro?
No, ogni azienda è libera di aderire al fondo che vuole, indipendentemente dalla sua dimensione e dal settore in cui opera.
7. L’adesione a un fondo comporta delle spese per le imprese?
No. L’adesione a un Fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva: parte del contributo ordinariamente versato all’INPS, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 60/2004, verrà trasferito dall’INPS stesso al Fondo prescelto dall’impresa.
8. Cosa bisogna fare per presentare un piano formativo?
Nell´ambito della loro programmazione annuale, i Fondi Paritetici Interprofessionali definiscono criteri e modalità per la raccolta, la valutazione e il finanziamento delle proposte formative provenienti dalle imprese e dagli enti accreditati che aderiscono ai Fondi.
Area AGENZIA PER IL LAVORO
1. Chi può aderire al Programma Garanzia Giovani?
Possono aderire al programma i giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione, siano in possesso del requisito anagrafico e non siano impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.
2. Il giovane compirà 30 anni a breve, può aderire a Garanzia Giovani?
E’ possibile aderire fino al giorno prima del compimento del trentesimo compleanno (29 anni e 364 giorni). Se il giovane compie 30 anni dopo aver aderito, può continuare il suo percorso in Garanzia Giovani.
3. Posso richiedere il Bonus per un contratto a tempo determinato?
No. Al momento, sono incentivabili solo le assunzioni a tempo indeterminato ed in apprendistato professionalizzante.
4. Da chi viene riconosciuto il bonus occupazionale?
Il riconoscimento del bonus è gestito dall’Inps: all’Istituto vanno inoltrate telematicamente le istanze preliminari di ammissione al beneficio. Il procedimento coinvolge anche il Ministero e le Regioni con i servizi competenti, i quali comunicano all’Istituto l’avvenuta adesione e la presa in carico del giovane, nonché la sua classe di profilazione.
5. Gli stranieri possono partecipare al programma Garanzia Giovani?
Sì, l’adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in Italia.
6. Quando è attivabile un tirocinio di inserimento lavorativo?
Il tirocinio di inserimento lavorativo può essere attivato a favore di soggetti in stato di disoccupazione, sospesi in cassa integrazione guadagni e anche occupati a rischio di disoccupazione (in tale ultima tipologia di lavoratori si ricomprendono i lavoratori che hanno già ricevuto la comunicazione di licenziamento, e sono ancora in pendenza del periodo di preavviso) e occupati veri e propri.
7. I minorenni possono fare un tirocinio?
No. L’obiettivo dell’ordinamento italiano è quello di far conseguire a tutti un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno biennale/triennale entro il diciottesimo anno di età. Per questa ragione, la norma prevede l’obbligo di istruzione per 10 anni, nelle fasce d’età tra i 6 e i 16 anni e successivamente l’obbligo formativo (diritto-dovere di istruzione e formazione professionale) che può essere assolto scegliendo tra tre possibilità: proseguire gli studi nella scuola secondaria di II grado, frequentare un percorso di formazione professionale triennale o biennale, trovare un impiego con contratto di apprendistato.
8. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista nel contratto di apprendistato?
Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ed attuare gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo. L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e rispettare tutti gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo. Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118 c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9. Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato?
Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118 c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
10. Che differenza c’è tra tirocinio ed apprendistato professionalizzante?
Il tirocinio è un periodo di formazione da trascorrere presso un’azienda, che non si configura come un contratto di lavoro subordinato ma bensì come una politica attiva per il lavoro. Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Si configura quindi come un vero e proprio contratto, a cui si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.